Art. 1.

      1. La corte d'appello che dichiara efficaci nella Repubblica italiana le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, decide, con il medesimo provvedimento, su istanza di parte, in merito ai provvedimenti riguardo ai figli, all'assegnazione della casa familiare, ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e all'uso del cognome della moglie, di cui agli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 156 e 156-bis del codice civile.
      2. La corte d'appello, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, decide altresì, su istanza di parte, in merito a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
      3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9, 10 e 11, nonché quelle di cui agli articoli 6, 8, 9 e 9-bis della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.